CCL - Contratto collettivo di lavoro

Per condizioni chiare nel settore

L'ASIPG conclude periodicamente un accordo globale sul lavoro (CCL) con i sindacati UNIA e Syna ogni tre anni. Questo accordo definisce disposizioni comuni sulla stipula, il contenuto (salario minimo, orario di lavoro, ecc.) e la cessazione dei singoli rapporti di lavoro dei datori di lavoro e dei dipendenti coinvolti.

Il CCL è dichiarato generalmente vincolante dal Consiglio federale ed è quindi obbligatorio per tutte le aziende di pittura e gessatura nel territorio dell'associazione o di contratto dell'ASIPG. Anche le aziende non aderenti all'ASIPG sono coperte.

Le disposizioni si applicano direttamente e non possono essere derogate o modificate per accordo a scapito dei dipendenti.

Accettato il nuovo contratto collettivo di lavoro 2026-2029

Dopo diverse trattative negative, le parti sociali hanno concordato un nuovo contratto collettivo di lavoro CCL 2026-2029. Sia i delegati dell'ASIPG (11 dicembre 2025) che la parte che rappresenta i lavoratori (13 dicembre 2025) hanno approvato i risultati delle trattative e il nuovo CCL 2026-2029.

Tutte le novità sono contenute nel documento "Novità del contratto collettivo per il ramo pittura e gessatura 2026-2029". Il nuovo CCL entrerà in vigore il 1° aprile 2026.

Lavoro del sabato

In linea di principio, continua ad applicarsi la settimana di 5 giorni (dal lunedì al venerdì) (art. 8.1.1 del CCL). Non è consentita la suddivisione regolare dell'orario di lavoro settimanale massimo su 6 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato).

Il lavoro al sabato rimane un'eccezione ed è ora soggetto a notifica obbligatoria in tutti i casi. Il datore di lavoro deve presentare la notifica per il lavoro di sabato all'RPBK competente entro e non oltre le ore 15.00 del venerdì pomeriggio, utilizzando un modulo di notifica completamente compilato (art. 8.1.2 del CEA).

Importante: la notifica digitale preventiva del lavoro del sabato entro le ore 15.00 di venerdì è obbligatoria. Si tratta solo di un obbligo di notifica e non di autorizzazione. La notifica deve indicare il cantiere e i nomi dei dipendenti. Le istruzioni per la notifica del lavoro del sabato sono riportate di seguito.

In base alle dimensioni dell'azienda e al numero di dipendenti, le imprese possono ora lavorare un numero definito di sabati senza un'integrazione salariale del 25% più una quota della tredicesima mensilità.

Dimensione dell'azienda

(numero di dipendenti)
Quota aziendale per anno solare: numero massimo di sabati senza integrazione salariale (25%) per azienda Quota di dipendenti per anno solare: numero massimo di sabati senza integrazione salariale (25%) per dipendente
1 3 3
2 - 5 4 3
6 - 10 5 3
11 - 20 6 3
21 - 30 7 3
31 - 50 8 3
51 - 100 9 3
Da 101 10 3

Non appena il datore di lavoro ha esaurito una delle due quote nell'anno solare, è dovuta un'integrazione salariale del 25% per ogni sabato di lavoro aggiuntivo.

L'integrazione salariale viene corrisposta al dipendente con la retribuzione del mese successivo e riportata separatamente sulla busta paga.

Le professioni di pittura e di intonacatura/costruzione di muri a secco rientrano nell'obbligo di registrazione dei posti di lavoro del 2026

Come è noto, in Svizzera esiste l'obbligo di registrare le professioni con un alto livello di disoccupazione. L'obiettivo è quello di massimizzare il potenziale della forza lavoro nazionale. I datori di lavoro sono obbligati per legge a segnalare all'URC i posti vacanti nelle professioni con almeno il 5% di disoccupazione in tutta la Svizzera. Questi saranno pubblicati nell'area annunci del portale online "Job-Room" per l'assicurazione contro la disoccupazione (ALV). Tali posti di lavoro possono essere pubblicizzati altrove solo dopo un periodo di attesa di cinque giorni.

Sia la professione di stuccatore/costruttore di muri a secco (tasso di disoccupazione del 10%) che quella di pittore (tasso di disoccupazione del 5,3%) saranno soggette all'obbligo di registrazione a partire dal 1° gennaio 2026.

Per le professioni soggette a registrazione, il lavoro deve essere prima registrato presso l'URC. A tal fine, il datore di lavoro può registrarsi online o telefonicamente o di persona presso l'URC competente (presso la sede del datore di lavoro).

Ulteriori informazioni sono contenute nella scheda informativa sull'obbligo di registrazione dei posti di lavoro disponibile nel download center o sul sito web della SECO.

Le violazioni dell'obbligo di registrazione saranno denunciate alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell'art. 117a LADI e potranno essere puniti con una multa fino a 40.000 franchi. Se l'infrazione è commessa per negligenza, la sanzione è fino a 20.000 franchi.

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